SCONTI FISCALI SUL RECUPERO EDILIZIO: MEGLIO IL 36% O IL 55% ?
Oltre ai piA? recenti incentivi sull'acquisto di case in classe A e B (vedi qui la guida per ottenerli) esistono altri incentivi erogati in forma di detrazione per interventi di ristrutturazione rivolti al risparmio energetico.
La detrazione piA? appetibile A? quella sugli interventi diretti al risparmio energetico (55%) ma A? piuttosto comune trovarsi nella condizione di poter godere di entrambe. A patto, ovviamente, di non farlo per le stesse opere.
Le detrazioni fiscali sul recupero edilizio sono due, quella del 36% sulle ristrutturazioni e quella del 55% sul risparmio energetico. E' evidente che la seconda A? piA? appetibile della prima, per ben tre motivi: risparmio maggiore (il 55% A? piA? del 36%), tetti di detraibilitAi?? superiori (fino a un massimo di 181.818 di spesa sopportata, anzichAi?? fino a 48 mila euro), meno rate annuali in cui goderle (5 anzichAi?? 10)
BenchAi?? tutte le opere agevolate con la detrazione del 55% (che sono solo di 4 tipi) siano teoricamente anche detraibili con quella del 36%, A? evidente che A? nell'interesse del contribuente approfittare della detrazione di maggior importo, anche se ciA? significa affrontare prassi burocratiche maggiori (la compilazione di moduli informatizzati sul sito dell'ENEA).
A un'analisi superficiale, parrebbe quindi che in una Guida sul risparmio energetico il focus andrebbe posto solo sul 55%. Non A? cosAi??. Innanzitutto perchAi?? questa detrazione non copre tutti gli interventi possibili. Per esempio, la sostituzione dell'impianto energetico con caldaie a biomasse non A? agevolabile di per sAi?? con il 55%, ma solo nell'ambito di un risanamento energetico globale dell'edificio, che A? poi l'intervento piA? difficile da mettere in opera e, non a caso, il meno proposto dai contribuenti. Allora ci si puA? "accontentare" solo del 36%. Secondariamente perchAi?? l'agevolazione del 36% A? valida, per ora, fino al 2012, mentre quella del 55%, salvo proroghe, scadrAi?? il 31 dicembre 2010. In terzo luogo perchAi?? talora si possono mettere in opera, per esempio, coibentazioni o sostituzioni di caldaie con modelli a condensazione che non raggiungono i requisiti previsti per il 55% ma godono comunque della detrazione del 36%.
Ma c’A? di piA?. E’ piuttosto comune il fatto di trovarsi nelle condizioni di godere di entrambe le detrazioni. A patto, ovviamente, di non farlo per le stesse opere.FinchAi?? ci si limita a far eseguire, anche dalla stessa impresa, opere differenti, la distinzione non A? difficile: per esempio, possono essere installate contemporaneamente finestre con doppi vetri (detraibili ai sensi del 55%) e porte blindate (detraibili solo ai sensi del 36%).
ResterAi?? necessario eseguire due distinte prassi (l’invio della Comunicazione di inizio lavori al centro Servizi di Pescara e la compilazione online dei moduli dell’ENEA), evidenziare nelle fatture quali opere siano relative al 36% e quali al 55% e, infine, pagare con bonifici separati. Nulla vieta che l’iter urbanistico sia uno solo (per esempio, un’unica DIA).Ma talvolta le cose si fanno assai piA? complicate. Per spiegarci meglio, prendiamo “di peso” un esempio fatto dalla ris. 283/2008 dell’Agenzia delle entrate: l’installazione di una caldaia a condensazione contemporanea a quella di un impianto a pannelli radianti sotto il pavimento.
L’opera prevede:
– una serie di lavori volti alla funzionalitAi?? dell’impianto (per esempio, lo smontaggio e la dismissione della vecchia caldaia, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche);
– le opere edilizie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico (per esempio, quelle indispensabili a mettere sotto traccia le tubazioni o la posa in opera del massetto necessario per l’impianto radiante).
Le spese relative a questi lavori sono tutte detraibili ai sensi del 55%. Ma sono anche indispensabili altri lavori, non strettamente connessi all’intervento di risparmio energetico. Per esempio, la posa in opera di una nuova pavimentazione (che evidentemente potrebbe essere eseguita sia con piastrelle di seconda scelta sia con legni o marmi pregiati), nuovi battiscopa, opere di falegnameria per accorciare l’altezza delle porte interne (il nuovo pavimento A? rialzato), eventuale nuova tinteggiatura delle pareti sporcate e via elencando. Secondo l’interpretazione delle Entrate, questa seconda serie di lavori non A? detraibile ai sensi del 55% ma, al massimo, solo grazie alla detrazione del 36%.
E’ evidente che, in casi come questi, l’identificazione di quali siano le opere strettamente connesse al risparmio energetico puA? essere assai difficile da fare: la responsabilitAi??, secondo l’Agenzia delle entrate, ricade tutta sui tecnici abilitati. Ed A? altrettanto evidente che il committente cercherAi?? di convincere progettista e direttore dei lavori a imputare piA? spese possibili alle opere di contenimento dei consumi energetici, fidando anche nel fatto che le Entrate non hanno certo personale tecnicamente preparato, da inviare sul posto per eseguire controlli. Qualora, infine, si sia chiesta la detrazione del 36% su lavori che godrebbero di quella del 55% non A? piA? possibile cambiare idea in seguito (ris. 5 luglio 2007, n. 152).
Fonte: Il Sole 24 Ore – Inserto speciale “Risparmio energetico” in edicola da ieri con il quotidiano economico
Siamo 3 fratelli proprietari di una casa dove alloggia nostra madre usufrutuaria del fabbricato stesso. Ho fatto la dia per la costruzione di una canna fumaria esterna in acciaio. Chi può fare la pratica per la detrazione del 36%? Uno qualsiasi dei proprietari, mia madre oppure conta solo chi effettua il pagamento?
grazie molte per l’attenzione,
cordiali saluti