GUIDA ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE TARIFFE PER IL CONTO ENERGIA
Ci sono arrivate parecchie richieste di maggiori chiarimenti e dettagli sul conto energia. Ne parliamo di seguito ma vogliamo sottolineare che il GSE mette a disposizione una guida completa per accedere alla concessione delle tariffe del conto energia (vedi di seguito). Le persone fisiche e giuridiche, nonchAi?? i soggetti pubblici e i condomini di unitAi?? abitative e/o di edifici che siano interessati allai??i??incentivazione del fotovoltaico, individuati come soggetti responsabili nel DM 19 febbraio 2007, devono far pervenire al GSE – entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dellai??i??impianto, pena la decadenza dallai??i??ammissibilitAi?? alle tariffe incentivanti ai??i?? lai??i??apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente. Ai fini del rispetto dei termini per la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante, vale la data di inoltro della domanda che, nel caso di inoltro a mano, corriere espresso, posta prioritaria o posta ordinaria, coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, la data di inoltro della domanda coincide con la data di spedizione. La richiesta dellai??i??incentivazione deve essere elaborata seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio 2007, nella Delibera AEEG n. 90/07 e nella guida per l’incentivazione degli impianti col Conto Energia. Il soggetto responsabile, per la richiesta dellai??i??incentivazione, dovrAi?? utilizzare lai??i??apposita applicazione informatica ed in particolare: a.Ai??dovrAi?? effettuare la registrazione (se non A? giAi?? in possesso delle credenziali di accesso) e accedere al portale perAi??l’incentivazioneAi??delAi??fotovoltaico; b.Ai??Ai??potrAi?? scegliere di:
gestire una richiesta dai??i??incentivazione relativa a impianti giAi?? incentivati con i DM del 28/07/2005 e del 06/02/2006;
gestire una richiesta dai??i??incentivo per un nuovo impianto ai sensi del DM 19/02/2007;
c.Ai??Ai??nel caso si tratti di una richiesta dai??i??incentivazione per un nuovo impianto, dovrAi?? inserire i dati tecnici caratteristici dellai??i??impianto; d.Ai?? successivamente dovrAi??Ai??caricare i seguenti allegati elettronici:
5 diverse fotografie dell’impianto;
elenco dei moduli fotovoltaici eAi??dei convertitori utilizzati;
predisporre la stampa dei seguenti allegati cartacei:
richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante;
scheda tecnica;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
e.Ai?? per la richiesta delle tariffe incentivanti e dellai??i??eventuale premio, dovrAi?? inviare al GSE, oltre agli allegati cartacei citati al punto precedente,Ai??i seguenti documenti:
documentazione finale di progetto dellai??i??impianto;
certificato di collaudo dellai??i??impianto;
dichiarazione sulla proprietAi?? dellai??i??immobile;
copia del permesso a costruire o copia della D.I.A.;
copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo del punto di connessione alla rete (codiceAi??POD, definito allai??i??articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06);
copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata allai??i??UTF (per impianti superiori a 20 kWp); oppure, se lai??i??impianto immette tutta lai??i??energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta allai??i??UTF sulle caratteristiche dellai??i??impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dellai??i??Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26). copia del verbale di attivazione del contatore di misura dellai??i??energia prodotta e di connessione alla rete (per impianti inferiori a 20 kWp).
Ad ogni richiesta verrAi?? assegnato automaticamente un numero identificativo dellai??i??impianto fotovoltaico. Tale numero identificativo dovrAi?? essere utilizzato per la richiesta dellai??i??incentivo e per qualsiasi comunicazione del Soggetto Responsabile inerente lai??i??incentivazione. Le richieste per lai??i??incentivazione, corredate dellai??i??apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate a: Gestore dei Servizi Elettrici ai??i?? GSE S.p.A. Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007 NAi??= ai??i??ai??i??ai??i??ai??i?? (Numero identificativo Impianto) Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 – Roma Le richieste possono pervenire:
a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.);
tramite posta celere, posta prioritaria o ordinaria;
tramite consegna a mano;
tramite corriere.
Ogni plico dovrAi?? contenere una sola richiesta. L’Ufficio Protocollo del GSE A? aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedAi??-venerdAi??) negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30. Il link seguente (Elenco documenti) permette di scaricare alcuni dei documenti necessari per l’ottenimento degli incentivi. In particolare, al momento sono presenti la Guida operativa per richiedere gli incentivi e utilizzare il portale web ad accesso controllato, il fac simile della convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, il fac simile del Certificato di Collaudo, da utilizzare esclusivamente per gli impianti che richiedono gli incentivi ai sensi del Nuovo Conto Energia, e la dichiarazione sostitutiva dellai??i??atto di notorietAi?? da utilizzare per la comunicazione delle misure.
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Nuovo Conto Energia
NAi??
Data
Titolo
Tipo
KByte
1
13/01/2009
Guida alla richiesta degli incentivi e all’utilizzo del portale web
853,8
2
16/04/2008
<!–4–>Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietAi?? della produzione annuale
21,0
3
14/04/2008
<!–3–>Certificato di collaudo
25,0
4
18/01/2008
<!–2–>Convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti agli impianti fotovoltaici
Â
163,2
1
Tariffe riconosciuteLe tariffe riconosciute agli impianti entrati in esercizioAi??ai sensi del decreto 19 febbraio 2007 – variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica ai??i?? sono indicate nelle tabelle seguenti:
impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2008
Taglia di potenza dellai??i??impianto
Non integrato (ai??i??/kWh)
Parzialmente integrato (ai??i??/kWh)
Integrato (ai??i??/kWh)
1 kW <= PAi??<= Ai??3 kW
0,40
0,44
0,49
3 kW < P <= 20 kW
0,38
0,42
0,46
P > 20 kW
0,36
0,40
0,44
impianti entrati in esercizio dal 01/01/2009Ai??al 31/12/2009
Taglia di potenza dellai??i??impianto
Non integrato (ai??i??/kWh)
Parzialmente integrato (ai??i??/kWh)
Integrato (ai??i??/kWh)
1 kW <= PAi??<= Ai??3 kW
0,392
0,431
0,480
3 kW < P <= 20 kW
0,372
0,412
0,451
P > 20 kW
0,353
0,392
0,431
Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1 gennaio 2010 le tariffe saranno ulteriormente decurtate del 2% (con arrotondamento alla terza cifra decimale). Con successivi decreti interministeriali saranno ridefinite le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010. Gli incentivi, calcolati in base alle tariffe sopra riportate, sono riconosciuti per la totalitAi?? dellai??i??energia elettrica prodotta dallai??i??impianto, misurata allai??i??uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, sia che il soggetto responsabile si avvalga del servizio di scambio sul posto, sia che ceda in rete, in toto o in parte, lai??i??energia elettrica prodotta. Le tariffe incentivanti si aggiungono ai ricavi derivanti dalla vendita dellai??i??energia elettrica prodotta o ai risparmi sulla bolletta elettrica nel caso lai??i??energia elettrica prodotta sia utilizzata per alimentare le utenze del soggetto responsabile collegate allai??i??impianto. Il valore della tariffa riconosciuta A? costante, in moneta corrente, per tutto il periodo dei venti anni. Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano lai??i??energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dellai??i??art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
impianti integrati (integrazione ai???totaleai??? ai sensi dellai??i??articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007)in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
edifici,
fabbricati,
strutture edilizie di destinazione agricola;
impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base allai??i??ultimo censimento ISTAT (incluse MunicipalitAi?? e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
Gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dellai??i??installazione. Ai sensi del Testo Unico delle Leggi sullai??i??Ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i comuni, le province, le comunitAi?? montane, le comunitAi?? isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali si applicano altresAi??, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivitAi?? aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali. Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate allai??i??interno o asservite a unitAi?? immobiliari di edifici, A? prevista lai??i??applicazione di un premio aggiuntivo abbinato allai??i??esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metAi?? della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata. In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non puA? superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti. Il premio spetta altresAi??, nella misura del 30% qualora le predette unitAi?? immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dellai??i??edificio o unitAi?? immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nellai??i??allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1Ai?? ottobre 2005 e lai??i??entrata in vigore della delibera 90/07dellai??i??AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per lai??i??anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti). Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali A? si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.