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EQUITALIA: CARTELLE ANNULLABILI SE FIRMATE DA UNO DI QUESTI DIRIGENTI, CONTROLLATE!

767 funzionari su 1143 sono stati nominati in modo illegittimo, di conseguenza le cartelle e gli atti firmati da loro sono nulli. Ipoteche, fermi auto, esecuzioni immobiliari, pignoramenti della pensione e dello stipendio possono essere annullati se firmati da loro.

Sentenza del Consiglio di Stato: rischio illegittimitAi?? per 767 dirigenti dellai??i??Agenzia delle Entrate; conseguente nullitAi?? di tutti gli atti fiscali e delle cartelle esattoriali scaturite da atti firmati da tale personale privo di qualifica. Promozioni in bilico.

Lo scandalo che ai???La Legge per Tuttiai??? aveva sollevato quasi un anno fa con lai??i??articolo ai???Nulli gli atti di Equitalia e Ag. Entrate: firmati da falsi dirigentiai??? si arricchisce di un nuovo e interessantissimo capitolo. Ad avvalorare la tesi secondo cui gran parte degli avvisi inviati dallai??i??Agenzia delle Entrate e delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia sarebbero nulli A? una sentenza appena firmata dal Consiglio di Stato. Ma facciamo un passo indietro per capire cosa sta per succedere.

Lo scandalo era nato da una pronuncia del Tar Lazio [1] (cui poi seguAi?? quella del Tar Messina): la sentenza aveva bloccato le nomine a dirigenti, presso diversi uffici delle Agenzie delle Entrate, nei confronti di numerosi funzionari che, perA? non avevano svolto il concorso previsto per legge e, quindi, erano privi dei relativi titoli a dirigenti. In pratica, ben 767 funzionari su 1.143 totali (piA? della metAi??) erano stati  nominati in modo illegittimo!

Un terremoto vero e proprio: per comprenderne la portata, basti pensare agli effetti che tale pronuncia aveva determinato su tutti gli atti firmati dai falsi dirigenti e sui conseguenti procedimenti che ne erano scaturiti. Se il dirigente A? privo di qualifica, anche lai??i??atto da questi firmato A? nullo. Nulli, quindi, gli accertamenti e nulle anche le cartelle esattoriali di Equitalia emesse sulla scorta dei primi. Una catastrofe per il fisco!

Pertanto, una legge del 2012 [2] aveva cercato di rimediare al pasticcio. Il libretto delle giustificazioni dello Stato si chiama sempre ai???sanatoriaai???: cosAi?? la legge aveva convalidato gli incarichi affidati senza concorso e, in attesa di espletare le nuove procedure concorsuali, aveva autorizzato anche lai??i??attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali a funzionari delle stesse Agenzie. Insomma, in barba allo scandalo, il perverso ed illecito meccanismo ai??i?? che travalicava i concorsi pubblici ai??i?? era stato ulteriormente perpetrato.

Oggi giustizia sembra essere fatta. Una sentenza di qualche giorno fa del Consiglio di Stato [3] rimette tutto in gioco: secondo i Giudici amministrativi di ultima istanza, infatti, la ai???sanatoriaai??? A? incostituzionale. CosAi??, il Consiglio di Stato ha chiamato in gioco la Corte Costituzionale affinchAi?? valuti se cancellare per sempre, dal nostro ordinamento, tale scempio normativo.

La conseguenza A? che sono nuovamente in bilico i posti per 767 dirigenti ai???fasulliai??? e gli atti da questi firmati ai??i?? ivi comprese le cartelle esattoriali successive ai??i?? possono essere annullate. Ipoteche, fermi auto, esecuzioni immobiliari, pignoramenti della pensione e dello stipendio potrebbero cadere tutti, in un solo colpo, con la sentenza della Corte. E forse farebbe bene Equitalia ad annullare dai??i??ufficio tutte le cartelle, per evitare unai??i??interminabile contenzioso con tutti i cittadini italiani.

[1] Tar Lazio sent. n. 07636/2011.

[2] Art. 8 comma 24, legge 44/2012.

[3] Cons. St. sent. n. 5451/2013 del 18.11.201

Fonte notizia: http://www.laleggepertutti.it/

21 thoughts on “EQUITALIA: CARTELLE ANNULLABILI SE FIRMATE DA UNO DI QUESTI DIRIGENTI, CONTROLLATE!

    1. li trovi presso le associazioni consumatori oppure nel decreto indicato. Purtroppo per questioni legate alla privacy noi non possiamo pubblicarli online e così gli altri siti se prima non lo fanno i diretti interessati, cioè equitalia. Quindi è probabile che non lo faranno. Comunque sia un avvocato tributarista che un’associazione consumatori è in grado di assisterti nelle procedure di ricorso. Attualmente sappiamo che le maggiori associazioni come ACU, ADUSBEF e ADUC sono già al lavoro su questo versante. In bocca al lupo per il ricorso!

    1. @Enrico: certo, poi come piacere personale riceviamo anche una querela da Equitalia 😉 No, come già risposto i luoghi in cui trovarla sono quelli sopra. Se potessimo, lo faremmo con chiunque, come abbiamo sempre fatto. In questo caso invece è meglio rivolgersi a un’associazione consumatori o a un avvocato tributarista che vi segua anche nel ricorso per evitare errori e perdite di tempo.

  1. Scusate ma questo elenco non si trova da nessuna parte!!!ovviamente per ragioni, secondo me,non solo di privacy…..Come cittadina ho il diritto di conoscere questi nomi…non siete d’accordo?
    Dove posso cercarlo?
    Grazie mille

    1. Sei sicuro che sia una cartella Equitalia e non magari dell’agenzia delle entrate? Nel caso sia di Equitalia, il nome lo trovi in fondo a destra, sotto alla scritta: “L’agente della riscossione”

  2. Non in questo caso come non succede in tanti altri casi. Il ‘funzionario di fatto’ non ha valore in determinate situazioni, questa ne fa parte. Il principio del funzionario di fatto non può per esempio essere invocato a danno del terzo che abbia inconsapevolmente fatto affidamento sulla provenienza dell’atto dalla pubblica amministrazione (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 20 marzo 1991, n. 79, in “Trib. amm. reg.”, 1991, pt. I, p. 1796).
    Il fondamento giustificativo principale è nei principi di buona fede (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 1999, n. 853, cit.; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 luglio 2012, n. 333, cit.; T.A.R. Molise, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 745, cit.; Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2861, cit.) e di legittimo affidamento (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 20 marzo 1991, n. 79, cit.; Cons. Stato, Ad. plen., 22 maggio 1993, n. 6, in “Cons. Stato”, 1993, pt. I, p. 593; Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3070, cit.; Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2003, n. 821, cit.; T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III-ter, 14 febbraio 2006, n. 1073, cit.; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 14 febbraio 2011, n. 1379, cit.). E, anzi, dagli anni Trenta fino alla fine degli anni Cinquanta la tematica del funzionario di fatto è il solo terreno di applicazione della buona fede del privato nel diritto amministrativo sostanziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 1930, Laurino c. Ministero delle comunicazioni, in “Foro it.”, 1931, pt. III, col. 6; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 1934, n. 581, in “Foro amm.”, pt. I, sez. 1, col. 16; Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 1949, n. 145, cit.). Si ammette cioè che – a tutela sia della buona fede dei privati che degli interessi dell’amministrazione stessa – la retroattività degli effetti dell’annullamento d’ufficio incontri un limite per gli atti posti in essere dal funzionario la cui nomina sia stata successivamente annullata, anche se in tal caso lo stato psicologico che rileva è quello non di chi agisce ma del soggetto nella cui sfera le vicende giuridiche vengono a prodursi. Infatti, l’esigenza di mantenere fermi gli effetti degli atti compiuti tutela la buona fede del pubblico che viene a contatto con il funzionario per necessità e non ha motivo di dubitare né è tenuto ad indagare sulla regolarità della sua nomina e la sua permanenza in servizio non impedita dall’autorità superiore (Cass. civ., sez. I, 10 luglio 1934, Ditta Roberto c. Società Arenella, in “Foro it.”, 1935, pt. I, col. 277). In altri termini, come nel diritto privato, a proposito della nullità degli atti, sussistono temperamenti derivanti da situazioni di fatto già verificatesi con il concorso della buona fede, così non potrebbero negarsi limiti alla retroattività nel diritto pubblico, dominato da principi fondamentali quali la tutela della buona fede, la presunzione di legittimità e l’esecutività degli atti amministrativi, i quali non possono non riflettersi nelle determinazione delle conseguenze giuridiche dell’annullamento d’ufficio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 1930, Laurino c. Ministero delle comunicazioni, cit.).

    1. Luca, come risposto sopra la puoi leggere subito scorrendo la sentenza Tar Lazio sent. n. 07636/2011. Basta che incolli in un motore di ricerca “Tar Lazio sent. n. 07636/2011” e leggi 🙂 Mi spiace, ma per questioni legali (è assurdo ma funziona così) non possiamo incollare qui la lista dei nomi, altrimenti credimi che l’avremmo già fatto da giorni!

    1. Massimo, se è una cartella equitalia, è per forza firmata da un dirigente di riferimento. Controlla bene se non è magari solo un avviso o una notifica. In ogni caso puoi chiedere al numero indicato chi è il dirigente responsabile per il tuo caso.

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