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COME RIDURRE LE MULTE DEL 30% PAGANDO SUBITO

Dal 21 agosto 2013 pagando una multa entro 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione, l’automobilista colto in flagranza puA? usufruire di uno sconto del 30% sulla multa.

Dallo scorso 21 agosto lai??i??automobilista indisciplinato, incorso in una sanzione pecuniaria per aver violato il codice della strada, puA? beneficiare di una riduzione della multa pari al 30%.

La novitAi?? A? stata introdotta con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Con queste misure, entrano in vigore anche le norme che introducono la possibilitAi?? di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada.

Chi puA? beneficiare della riduzione ? Il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido (alla guida in quel momento, il noleggiatore ecc.) puA? pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30%,

PuA? beneficiare della riduzione anche chi riceve per posta dal 21.08.2013 un verbale per una violazione commessa prima di tale data.

Quando si puA? usufruire della riduzione 30%?
Dal 21.08.2013, se il pagamento della sanzione A? effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, il 21.08.2013, se non sono trascorsi cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.

Si applica a tutte le multe o solo ad alcune?
La riduzione del 30% A? applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all’art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l’infrazione A? commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

La riduzione A? invece esclusa nei casi di:

    • violazioni per le quali non A? consentito il pagamento in misura ridotta (in questo caso A? indicato chiaramente sul verbale)
    • violazioni di natura penale (es. guida senza patente, guida in stato di ebbrezza)
    • violazioni per cui A? prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non A? compreso perA? il caso di mancanza di assicurazione del veicolo, anche se c’A? la confisca, eventuale, prevista dall’art. 193, c.4, C.d.S.)
    • violazioni per cui A? prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Come si capisce se si puA? avere lo sconto del 30%?

Sul verbale sarAi?? chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta A? ammesso e l’importo che dovrAi?? essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. All’interessato saranno fornite le indicazioni per l’effettuazione del pagamento secondo le modalitAi?? di gestione adottate da ciascun organo di polizia. Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.

Come si calcolano i giorni di pagamento?

Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento A? fino al 26.08.2013) e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo. Particolare attenzione dovrAi?? essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalitAi?? di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell’interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi A? sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all’organo di polizia stradale che ha redatto il verbale. Ad esempio, nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l’ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall’undicesimo giorno dal ricevimento. CosAi?? ad esempio ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrAi?? diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrAi?? diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrAi?? pagare l’importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.

Se effettuo il pagamento oltre i 5 giorni, cosa succede?

Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l’obbligazione non si considera estinta, la somma versata A? trattenuta come acconto e, se non sarAi?? effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarAi?? iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metAi?? del massimo della sanzione edittale (piA? le spese di procedimento) e l’acconto versato.

Come si effettua il pagamento?

Per i verbali redatti dalla Polizia Stradale Sia nei casi di contestazione immediata, sia nei casi di successiva notificazione di un’infrazione, la Polizia Stradale, insieme al verbale consegnerAi?? delle istruzioni integrative che forniscono tutti i seguenti elementi utili per poter pagare la somma in forma ulteriormente ridotta indicata all’interno del verbale stesso.

Si puA? effettuare il pagamento giAi?? scontato in questi modi:

  • mediante versamento in contanti presso la Sezione Polizia Stradale indicata nella parte superiore del verbale;
  • mediante versamento all’ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo “bianco” (mod. 123)
  • mediante pagamento on line sul conto corrente della Sezione Polizia Stradale (e NON sul ccp 5744) tramite il portale www.poste.it all’apposita sezione “Bancoposta Online – Bollettini” – Multe Polstrada.
  • direttamente nelle mani dell’agente accertatore per i casi previsti dagli artt. 202 e 207 CDS.
  • Per i verbali TUTOR contestati dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni (CNAI) il pagamento potrAi?? essere effettuato mediante versamento all’ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo “bianco” (mod. 123) al numero di conto corrente postale n. 1014381568 intestato a: MINISTERO DELL’INTERNO – CNAI INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA; mediante bonifico bancario (codice IBAN: IT 35 D 07601 03200 001014381568 intestato a: MINISTERO DELL’INTERNO – CNAI – INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA)

In ogni caso dovranno essere riportati sul pagamento i seguenti dati:

    • l’importo scontato dovuto;
    • il numero di conto corrente postale della Sezione Polizia Stradale di cui all’intestazione del verbale e individuabile nella colonna a destra “documenti” della presente pagina;
    • nel campo causale il numero e la data del verbale, la targa del veicolo (ATTENZIONE: non va inserito il “codice obbligazione”), gli articoli e i comma delle violazioni per i quali si intende effettuare il pagamento in misura scontata;
    • i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica.

 

 

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