DETRAZIONE IRPEF AL 19% ANCHE SOLO CON IL PRELIMINARE DI ACQUISTO

Si puA? fruire della detrazione IRPEF pari al 19% dei compensi pagati a intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b bis, D.P.R. 917/1986), anche in presenza del solo preliminare di compravendita, purche` regolarmente registrato.

Se successivamente non venisse stipulato il contratto definitivo d`acquisto dell’abitazione, la detrazione utilizzata dovra` essere restituita. Cosi` viene chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n. 26/E del 30 gennaio 2009. In particolare, l’art. 15, comma 1, lett b bis del TUIR – D.P.R. 917/1986 (come introdotto dal decreto “Visco-Bersani“ – D.L. 223/2006 convertito con modifiche nella legge 248/2006) prevede, dal 1Ai?? gennaio 2007, la detraibilita` dall’IRPEF del 19% dei compensi pagati agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unita` immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in mancanza di un contratto definitivo d`acquisto, il contribuente puo` comunqueAi??beneficiare della detrazione anche in presenza del solo preliminare di vendita registrato, a condizione, pero`, pena la decadenza dal beneficio, che le parti stipulino poi il contratto definitivo (in quanto un preliminare di vendita non produce il trasferimento della proprieta`) e che l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’acquirente. Inoltre, richiamando la precedente Circolare ministeriale n. 28/E/2006, l’Agenzia delle Entrate ribadisce nuovamente che l’importo di 1.000 euro costituisce il limite massimo su cui commisurare la detrazione del 19%, in relazione all’intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediari immobiliari  e che la possibilita` di portare in detrazione quest`onere si esaurisce in un unico periodo di imposta; qualora l’acquisto dell’abitazione sia effettuato da piu` soggetti, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovra` essere ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprieta`.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate A? presente nella banca dati Codice Immobili.

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