E’ stata prorogata la detrazione sul risparmio energetico, che prende il nome di ecobonus, fino al 31 dicembre 2017 per le singole unitAi?? immobiliari e per tutto il 2021 per le parti comuni condominiali. In caso di interventi eseguiti suAi??singole unitAi?? immobiliari, la percentuale di detrazione A? delAi??65%Ai??delle spese sostenute per tutti gli interventi detraibili. Per gli interventi suAi??parti comuni condominiali si ha,Ai??invece, la possibilitAi?? diAi??innalzare la percentualeAi??di detrazione in alcuni casi particolari.E’ stato merito dell’ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che ha confermato laAi?? proroga dell’ecobonus nel 2017 con una detrazione fiscale del 65%Ai??per gli interventi di riqualificazione energetica e per lai??i??applicazione di adeguamenti antisismici.
COS’E’ L’ECOBONUS 2017
Queste detrazioni sono state introdotte per la prima volta nel 2007 e saranno valide ancora per tutto l’anno corrente; i beneficiari otterranno unaAi??detrazione fiscale dellai??i??Irpef del 55% per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 e del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013. Per definire la cifra effettiva dell’aliquota della detrazione bisogna tenere in considerazione la data effettiva del pagamento per le persone fisiche e gli enti non commerciali e la data di completamento della prestazione per le imprese e gli enti commerciali.
Le detrazioni fiscali vanno divise inAi??dieci rate annualiAi??e l’importo di ciascuna di essa non puA? superare un tetto massimo di spesa che varia, a seconda degli interventi, da 30.ooo a 100.000 euro.
CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO PER ACCEDERE ALLA DETRAZIONE 65%
Naturalmente ci sono delle caratteristiche che l’immobile deve rispecchiare per accedere alla detrazione 65%. In primis l’edificio su cui si eseguono gli interventi deve essereAi??esistenteAi??e giAi?? dotato diAi??impianto di riscaldamento, mentre non sono riconosciute detrazioni sulle nuove costruzioni. La detrazione sul risparmio energetico puA? essere utilizzata per edifici di qualsiasiAi??categoria catastaleAi??(abitazioni, uffici, negozi, ecc.), compresi quelli strumentali per l’attivitAi?? d’impresa o professionale. E poi l’immobile deve, naturalmente, essere registrato al catasto.
CHI PUO’ RICHIEDERLO?
Tutti i contribuenti, che siano persone fisiche (condomini, inquilini, comodatari, titolari di un diritto reale sull’immobile) o giuridiche, potranno usufruire della detrazione fiscale per riqualificazione energetica.Ai??Le imprese potranno richiedere sgravi fiscali sono per i fabbricati strumentali alla loro attivitAi??.
QUALI INTERVENTI POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE 65%?
Lai??i??ecobonus si applica a tutte le categorie catastali, nello specifico gli interventi ammessi sono:
- Sostituzione dei riscaldamenti e installazione di generatori di calore alimentati da biomasse: A? ammessa una spesa fino a 30mila euro;
- riqualificazioni energetiche su edifici esistenti: in questo caso la spesa massima consentita A? di 100mila euro;
- sostituzione dellai??i??involucro e installazione di panelli solari e schermature solari: sono ammessi sgravi su una spesa massima di 60mila euro;
- installazione di sistemi di building automation che consentono il monitoraggio e la riduzione dei consumi, senza limiti di spesa.
Naturalmente ci sono dei requisiti tecnici da rispettare per beneficiare della detrazione fiscale.
DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE LA DETRAZIONE 65%
Ci sono dei documenti specifici da presentare al momento della domanda per ottenere la detrazione e sono:
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- attestato di certificazione energetica o di qualificazione energeticaAi??rilasciato da un tecnico abilitato, che contiene i dati relativi allai??i??efficienza energetica dellai??i??edificio;
- asseverazioneAi??rilasciata da un tecnico abilitato, necessaria a dimostrare che lai??i??intervento di riqualificazione energetica A? conforme ai requisiti tecnici;
- Ai??laAi??scheda informativaAi??relativa agli interventi realizzati, da compilare coi dati di chi usufruirAi?? della detrazione e dell’edificio, indicando il tipo di intervento eseguito e il suo costo;
Tutti questi documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla fine dei lavori all’ENEAAi??per via telematica. E’ bene ricordare che laAi??data della fine dei lavoriAi??non coincide con la data del pagamento, ma con il giorno del collaudo. Se lai??i??intervento realizzato non richiede collaudo, allora A? necessario dimostrare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha effettuati i lavori o dal tecnico che rilascia la scheda informativa, mentre non A? possibile presentare unai??i??autocertificazione.